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Dal 1 gennaio 2012 entrano in vigore nuove regole: agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi (art. 40 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 200, n.445).Le modifiche sono state introdotte dall'articolo 15 LEGGE 12 novembre 2011, n.183 che attua una completa "decertificazione" cioè eliminazione dei certificati nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, e fra queste i gestori di pubblici servizi.La nuova norma ha disposto la modifica del'articolo 43 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n.445 stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad "acquisire d'ufficio" le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articolo 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) dello stesso decreto, nonchè tutti i dati e i documenti di interesse , e ad effettuare idonei controlli presso pubblica amministrazione.
Le nuove regole, in vigore dal 1 gennaio 2012, comportano che per i certificati è previsto , in ogni caso , il pagamento dell'imposta di bollo (pari ad € 16,00) e dei diritti di segreteria, per ciascun certificato.
Allegato per esenzione da bollo :Tabella All."B" del D.P.R. 26.10.1972 n.642
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